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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

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Adozioni internazionali

L'adozione internazionale è l'adozione da parte di cittadini italiani di minori stranieri per i quali sia stata pronunciata adozione all'estero.

È regolamentata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, successivamente modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell'Aja), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento, ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi.

La dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale

Presupposto necessario per l'adozione di un minore straniero è la presentazione da parte dei coniugi di una dichiarazione di disponibilità (art. 29-bis legge n. 184/1983) presso il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza (in mancanza, è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma).

Tale dichiarazione non è necessaria per i coniugi che abbiano ottenuto la pronuncia di un'adozione dalla competente Autorità di un Paese straniero, ove dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni: in questo caso l'adozione viene riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art. 36, comma 4, legge n. 184/1983).

Come per l'adozione nazionale, anche per l'internazionale, il Tribunale per i Minorenni, per poter valutare l'idoneità dei coniugi ad adottare un minore, dispone una indagine di natura psicosociale, affidandole ai servizi sociali, altre indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza, e infine una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale.

Ricevuta la relazione dei servizi sociali entro i quattro mesi successivi alla dichiarazione di disponibilità, il Tribunale per i Minorenni sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare (art. 30, comma 1, legge 184/1983).

Gli adempimenti successivi alla dichiarazione di disponibilità e la trascrizione del provvedimento straniero di adozione

Dopo essere entrata in possesso del decreto di idoneità, la coppia deve, entro un anno, rivolgersi obbligatoriamente a uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.) e accreditati presso lo Stato straniero nel quale intendono operare. Decorso tale termine il decreto perde validità: i coniugi devono quindi ripresentare nuovamente tutta la documentazione pressso il Tribunale per i Minorenni e ripetere la procedura. Nel caso in cui vi sia un decreto di rigetto della richiesta di idoneità, la coppia può ricorrere in Corte d'Appello entro dieci giorni dalla notifica. In caso di decreto di non idoneità i coniugi possono ripresentare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente rifacendo il percorso con la precedente équipe.

L'ente segue i coniugi durante tutto l'iter procedurale dell'adozione internazionale, svolge tutte le pratiche necessarie e trasmette la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla C.A.I..

La C.A.I. autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993. Dopo l'ingresso del minore in Italia, e trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l'ordine, da parte del Tribunale per i Minorenni, di trascrizione di tale provvedimento nei registri dello stato civile. Competente alla trascrizione è il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Il minore entrato in Italia e in attesa della trascrizione dell'adozione straniera gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento preadottivo, finché il provvedimento straniero di adozione non viene trascritto nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diviene definitivamente un cittadino italiano.

Modalità di presentazione della domanda

La dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale può essere spedita con raccomandata (Tribunale per i Minorenni di Trieste - Ufficio Adozioni - Via Coroneo, 20 - 34133 Trieste) o depositata direttamente in cancelleria (stanza 136, negli orari di apertura al pubblico). Non è attualmente prevista la possibilità di un invio della domanda tramite posta elettronica certificata.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori stranieri può essere presentata solo presso al Tribunale per i Minorenni di residenza.

La domanda può essere presentata indipendentemente o contemporaneamente alla dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale.

La procedura di adozione internazionale presso il Tribunale per i Minorenni è completamente gratuita. I procedimenti disciplinati dalla legge n. 184/1983 sono infatti esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici” (art. 82, legge n. 184/1983).

Altre informazioni si possono ottenere consultando il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali - Autorità Centrale per la Convenzione dell'Aja del 29/05/1993.

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