Benvenuto sul sito del Tribunale di 34133 Trieste (TS)

Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
Ti trovi in:

Rapporti con gli ascendenti

L'ordinamento giuridico italiano tutela il legame familiare tra nonni e nipoti, prevedendo un vero e proprio diritto degli ascendenti a conservare un rapporto significativo con i minori (qualificato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quale "diritto di visita"). Le disposizioni normative introdotte in seguito alla riforma del diritto della filiazione che rilevano in tale senso sono gli artt. 315-bis, 317-bis e 337-ter c.c.

La norma contenuta nel capoverso dell'art. 317-bis c.c. stabilisce che l'ascendente possa ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore, nel caso in cui il rifiuto del diritto di visita da parte dei genitori del minore risulti ingiustificato.

Il riconoscimento del diritto in questione è subordinato, oltre che all'esistenza di una stabile relazione affettiva tra l'ascendente e il nipote, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico, a una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore (best interest of the child).

In giurisprudenza è stato specificato come il diritto degli ascendenti previsto dall'art. 317-bis c.c. non debba essere riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, "ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo a instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico" (Cass. civ. 19780/2018).

Modalità di presentazione della domanda

Il ricorso ex art. 317-bis c.c. deve essere presentato con il patrocinio di un legale.

Il ricorso può essere spedito con raccomandata (Tribunale per i Minorenni di Trieste - Via Coroneo, 20 - 34133 Trieste) o depositato direttamente in cancelleria negli orari di apertura al pubblico.

La procedura è esente dal contributo unificato, è richiesto unicamente il pagamento di 27,00 per diritti di cancelleria tramite PagoPa. Va allegata la ricevuta dalla quale individuare il codice Identificativo Unico di Pagamento (IUV) per l'annullamento.

Lista degli allegati

Allegati

Torna a inizio pagina Collapse