Il deposito della richiesta di liquidazione delle spese da parte degli interpreti e traduttori per la loro attività professionale svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Trieste può avvenire presso l'Ufficio Spese di Giustizia (stanza 125 o stanza 128) o via mail al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:
spesedigiustizia.tribmin.trieste@giustizia.it
tel: 040/7792555; tel: 040/7792361
Si ricorda come l'istanza di liquidazione da parte dell'interprete/traduttore che ha svolto un'attività di ausilio al magistrato debba essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni (art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Con la sentenza n. 166 del 1° luglio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti, tra gli altri, all’ausiliario del magistrato sono ridotti della metà, poiché il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell’art. 54 del D.P.R. n. 115/2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l’ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa. (da Altalex)
Lista degli allegati
Allegati
- Istanza liquidazione civile interprete-traduttore all. 1 (istanza).pdf
- Istanza liquidazione civile interprete-traduttore all. 2 (autocertificazione).pdf
- Istanza liquidazione penale interprete-traduttore.pdf
- Indicazione per la presentazione delle istanze di liquidazione degli interpreti.pdf
- Documenti per liquidazione interpreti-traduttori.pdf