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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Richiesta delle origini

L'ordinamento italiano riconosce un diritto di accesso alle proprie origini, disciplinato sia dalle normative internazionali che nazionali.

In particolare, la legge n. 149/2001, modificando la legge n. 184/1983 (legge sulle adozioni), ha riconosciuto all'adottato, al compimento del venticinquesimo anno d'età (ovvero anche alla maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica), la possibilità di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, ai sensi dell'art. 28, comma 5, legge 184/1983.

La legge del 2001, seppur aderendo a obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) e dalla Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale (1993), non consentiva l'accesso alle informazioni se l'adottato non fosse stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale (art. 28, comma 7, legge 184/1983), facendo prevalere il diritto di anonimato della stessa. Nell'ultimo decennio il diritto dell'adottato alla ricerca delle proprie origini si è però progressivamente espanso, proprio in particolare in tema di parto in anonimato, relativamente cioè alle adozioni conseguenti al mancato riconoscimento del figlio alla nascita.

La sentenza Godelli della Corte europea dei diritti umani (Godelli c. Italia, ricorso n. 33783/09) ha infatti stabilito che il diritto dell'adottato di conoscere i propri genitori biologici rientra nel diritto alla tutela della vita privata riconosciuto dall'art. 8 CEDU, condannando l'Italia perchè la disciplina sul parto anonimo non prevede né la reversibilità del diritto all'anonimato, né garantisce l'accesso del figlio alle informazioni sulle origini.

Sulla base di questo pronunciamento, la successiva giurisprudenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, legge n. 184/1983 laddove non prevede la possibilità, per il giudice, di poter interpellare la madre al fine di verificare la volontà o meno di continuare a rimanere anonima.

Pertanto, in caso di parto anonimo, è prevista la possibilità di attivare una procedura di interpello della madre biologica, che abbia dichiarato di non voler essere nominata al momento del parto, ai fini dell'eventuale revoca dell'originaria dichiarazione. La persistenza del diniego da parte della madre biologica costituisce limite insuperabile per il diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini.

Requisiti per la presentazione della domanda

La richiesta può essere avanzata unicamente dai seguenti soggetti:

  • la persona adottata di età maggiore di 25 anni d'età;
  • la persona adottata maggiore di 18 anni d'età per gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica o quando i genitori adottivi siano deceduti o irreperibili;
  • i genitori adottivi per gravi e comprovati motivi;
  • il responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità e urgenza e di grave pericolo per la salute del minore

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata.esclusivamente dalla persona interessata. La richiesta è finalizzata al rilascio di informazioni sulla famiglia di origine (art. 28, comma 5, legge 184/1983) o a ottenere il rilascio dell'atto integrale di nascita (art. 28, comma 3, legge n. 184/1983) dall'Ufficio Anagrafe.

L'istanza si presenta al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dell'adottato.

La domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del richiedente anche se la pratica di adozione è stata effettuata presso un altro Tribunale.

La domanda può essere spedita con raccomandata (Tribunale per i Minorenni di Trieste - Via Coroneo, 20 - 34133 Trieste) o depositata direttamente in cancelleria negli orari di apertura al pubblico.

La procedura richiede il pagamento di 98,00 euro di contributo unificato e di 27,00 euro per diritti di cancelleria, entrambi da pagare tramite pagoPa. Va allegata la ricevuta dalla quale individuare il codice Identificativo Unico di Pagamento (IUV) per l'annullamento.

Valutata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'adottato a prendere visione degli atti del procedimento che lo ha riguardato (all'esito del quale è stato dichiarato in stato di adottabilità) ovvero a farsi rilasciare un atto di nascita integrale.

Il decreto di diniego all'autorizzazione o al rilascio è reclamabile in Corte d'Appello.

Tempistica

Le tempistiche per la definizione del procedimento in caso di informazioni integrali sulla famiglia d'origine (art. 28, comma 5, legge n. 184/1983) non sono definibili a priori, dipendendo dalla complessità dell'istruttoria e dalla difficoltà nel reperimento dei fascicoli.

In caso di rilascio dell'atto integrale di nascita (art. 28, comma 3, legge 184/1983) la tempistica è di circa 1 mese.

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