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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Il procedimento ex art. 403 c.c.

L’art. 403 è una disposizione del Codice civile che prevede l’intervento in autonomia della pubblica autorità al fine di garantire la protezione e la sicurezza alle persone minori di età rispetto a pericoli gravi e immediati nell’attesa di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La norma trova applicazione in via residuale nelle ipotesi di urgente necessità in cui non sia possibile un provvedimento dell’autorità giudiziaria in applicazione degli artt. 330 c.c. (“decadenza della responsabilità genitoriale sui figli”) o 333 c.c. (“condotta del genitore pregiudizievole ai figli”).

Titolare del potere di attuazione del provvedimento di cui all’art. 403 c.c. è genericamente la “pubblica autorità” amministrativa: sindaco, servizi sociosanitari locali o autorità di pubblica sicurezza. Il Pubblico ministero minorile in materia civile ha unicamente poteri di impulso processuale, per cui non è legittimato a emanare provvedimenti urgenti a tutela dei minori.

La norma tutela i casi di allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare: si è chiarito come l’ipotesi prevista dall’art. 403 c.c. riguardi sia i casi di allontanamento da entrambi i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale), sia quelli di allontanamento da uno solo.

L’allontanamento e il conseguente collocamento coercitivo costituiscono un provvedimento provvisorio, come tale destinato a essere efficace fino a che l’autorità giudiziaria emetta quello definitivo. Il Tribunale per i Minorenni ha una competenza di carattere generale nel convalidare i provvedimenti urgenti in materia di protezione dei minori.

I presupposti applicativi che giustificano l’intervento della pubblica autorità sono i seguenti:

  • il minore deve essere moralmente o materialmente abbandonato, o trovarsi esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica;
  • deve esservi emergenza di provvedere (da intendersi quale circostanza negativa improvvisa e imprevista, tale da richiedere una immediata messa in sicurezza del minore).

Nel 2021 (legge 26 novembre 2021, n. 206, di delega al Consiglio dei Ministri per una generale riforma del processo civile) il legislatore è intervenuto riscrivendo quasi integralmente l’art. 403 c.c. nell’ottica di una maggiore procedimentalizzazione e controllo in sede giurisdizionale.

Sono stati pertanto stabiliti termini e tempi certi di ogni passaggio procedimentale.

Entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento è tenuta a trasmetterlo al Pubblico ministero minorile territorialmente competente, con una relazione espositiva delle ragioni dell’intervento e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione.

Nelle settantadue ore successive, il Pubblico ministero minorile chiede al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento, potendo formulare richieste di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 c.c. e seguenti. In alternativa, può valutare di revocare il collocamento in protezione.

Entro le quarantotto ore successive, il Tribunale per i Minorenni, con decreto del giudice monocratico (presidente o giudice delegato), provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina un curatore speciale per il minore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro il termine di quindici giorni.

Il Pubblico ministero, anche tramite polizia giudiziaria, provvede quindi entro quarantotto ore alla notifica del ricorso e del decreto agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale.

All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Decorsi quindici giorni dall’udienza di comparizione, il Tribunale per i Minorenni, stavolta in composizione collegiale, sarà tenuto a emettere il decreto di conferma, modifica o revoca del precedente decreto di convalida.

Il mancato rispetto dei predetti termini evidenziati comporta la perdita di efficacia del provvedimento della pubblica autorità, compensata dalla possibilità di adottare comunque i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore da parte del Tribunale per i Minorenni.

I minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) non rientrano nella previsione dell’art. 403 c.c., non avendo in Italia un genitore o persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale.

Si rinvia alla lettura integrale della nuova formulazione dell’art. 403 c.c.

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