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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Rimborso spese e indennità per i testimoni

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)  agli artt. 45-48 prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità. 

Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

Ai testimoni non residenti spetta, come stabilito dall'art. 46 d.P.R. 115/2002, il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.; quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Ai testimoni residenti spetta unicamente l'indennità di euro 0,36 al giorno. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune di Trieste, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune di Trieste, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo (art. 45 d.P.R. 115/2002).

Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza (art. 48 d.P.R. 115/2002).

Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità. Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o di invalidi gravi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992,  spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni (art. 47 d.P.R. 115/2002).

Non sono rimborsabili: spese di soggiorno, pasti, utilizzo di taxi o mezzi urbani, e comunque tutto quanto non indicato tra le spese rimborsabili.

Il deposito della richiesta può avvenire presso l'Ufficio Spese di Giustizia (stanza 125 o stanza 128) o via mail al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: spesedigiustizia.tribmin.trieste@giustizia.it

tel: 040/7792555; tel: 040/7792361

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