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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Adozioni in casi particolari

L'adozione in casi particolari (c.d. adozione speciale) è una procedura che interessa casi diversi da quelli riguardanti i minori dichiarati in stato di adottabilità. È un istituto volto a riconoscere giuridicamente relazioni affettive continuative e di durata stabile instaurate con il minore, consentendo il consolidamento giuridico di pregresse situazioni di fatto.

Si differenzia dall'adozione parentale in quanto non recide i rapporti con la famiglia di origine: ai sensi dell'art. 300 c.c., l'adottato conserva infatti tutti i suoi diritti e doveri nei confronti della sua famiglia biologica.

Nell'adozione in casi particolari gli adottandi non acquisiscono alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti. Di contro, gli adottanti non acquisiscono alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato e della sua famiglia. Il minore adottato non perde il cognome della famiglia d'origine, ma aggiunge il cognome degli adottanti al proprio.

L'adozione in casi particolari è prevista nei seguenti casi:

  • a) adozione di un minore orfano di entrambi i genitori da parte di parenti fino al sesto grado o da parte di persone che abbiano con il minore un legame significativo, stabile e di lunga durata (art. 44, comma 1, lett. a), legge n. 184/1983);
  • b) figlio, anche adottivo, del coniuge (art. 44, comma 1, lett. b), legge n. 184/1983)
  • c) minore orfano di entrambi i genitori con problematiche psicofisiche ex legge 104/1992 (art. 44, comma 1, lett. c), legge n. 184/1983)
  • d) casi di impossibilità di affido preadottivo (art. 44, comma 1, lett. d), legge n. 184/1983)

Requisiti dell'adottante o degli adottanti. Condizioni

Sono necessari diciotto anni di differenza tra l'adottante e l'adottato nei casi di cui alle lett. a) e d). Nei casi previsti dalle lett. a), c) e d) l'adottante può non essere coniugato.

E’ indispensabile il consenso dell’adottando che abbia superato i quattordici anni. Se l’adottando ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito. Se di età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni, l’adozione può essere disposta solo dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e del coniuge dell’adottando (salvo particolari casi e comunque nell’interesse dell’adottando).

Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del predetto articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.

Gli effetti dell'adozione in casi particolari

L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento l’adottante o l’adottato possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, l’altro coniuge può chiedere il compimento, a suo nome, degli atti necessari per l’adozione e questa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

A differenza dell'adozione ordinaria, l'adozione in casi particolari può essere revocata secondo quanto disposto dalla legge.

La Corte Costituzionale con la sentenza 79/2022, nell'ottica di un progressivo riconoscimento dei diritti fondamentali dei minori, ha dichiarato l'illegittimità delle norme relative all'adozione in casi particolari nella parte in cui non consentono la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante.

Modalità di presentazione della domanda

L'istanza per adozione in casi particolari può essere spedita con raccomandata (Tribunale per i Minorenni di Trieste - Ufficio Adozioni - Via Coroneo, 20 - 34133 Trieste) o depositata direttamente in cancelleria (stanza 136, negli orari di apertura al pubblico). Non è attualmente prevista la possibilità di un invio della domanda tramite posta elettronica certificata.

La procedura di adozione in casi particolari presso il Tribunale per i Minorenni è completamente gratuita. I procedimenti disciplinati dalla legge n. 184/1983 sono infatti esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici” (art. 82, legge n. 184/1983).

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