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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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L'accertamento dell'età degli m.s.n.a.

Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata dal minore straniero non accompagnato, l'art. 19-bis d.lgs. 142/2015 prevede uno specifico procedimento di accertamento socio-sanitario dell'età da attivarsi e seguirsi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La procedura è caratterizzata da una serie di adempimenti relativi sia alla modalità di accertamento sia alla completa e corretta informazione, che deve essere assicurata all'interessato circa modi, portata ed effetti dell'accertamento stesso.

L'età dichiarata dal m.s.n.a. è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari.

L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto:

  • nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volonta' di chiedere protezione internazionale;
  • quando una possibile esigenza di protezione internazionale;
  • qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorita' diplomatico-consolare

L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati spetta all'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio (art. 19-bis, comma 3, d.lgs. 142/2015)

Le autorita' di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso per esse previste.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge (art. 19-bis, comma 8, d.lgs. 142/2015).

Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal Tribunale per i Minorenni ed è impugnabile in sede di reclamo ai sensi degli art. 737 ss. c.p.c.. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione. (art. 19-bis, comma 9, d.lgs. 142/2015).


L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati non è disciplinato unicamente dall'art. 19-bis d.lgs. 142/2015. Altre norme in materia sono ricavabili dall'art. 4 d.lgs. 24/2014 e dal d.P.C.M. 234/2016 (con riferimento ai minori stranieri non accompagnati vittime di tratta), dall' art. 19 d.lgs. 25/2008 (con riferimento ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale) e dall'art. 8 d.P.R. n. 448/1988 (codice del processo penale minorile).

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