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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Richiesta visione e copie atti

Le richieste di copia in materia civile possono essere effettuate unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria della cancelleria civile.tribmin.trieste@giustizia.it, allegando l'eventuale provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

La copia conforme all'originale deve essere ritirata in cancelleria. Il ritiro può essere effettuato anche da un delegato munito di apposita delega e documento di riconoscimento anche in copia del delegante.


Le parti processuali possono accedere, esaminare il fascicolo processuale e richiederne integrale o parziale copia, direttamente o tramite il proprio difensore.

La materia relativa al rilascio di copia degli atti civili è disciplinata dall'art. 76 disp. att. c.p.c. ("Le parti e i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere osservate le leggi sul bollo") con l'unica eccezione costituita dall'art. 10, comma 2, l. 184/1983, secondo cui i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado "assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice".

Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto. Con circolare del 23 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha chiarito che la maggiorazione prevista per l'urgenza di cui all'art. 270 d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) si riferisce unicamente alle copie rilasciate, entro due giorni, su supporto cartaceo. Pertanto la triplicazione non è applicabile alla copia su supporto informatico.

Le copie autentiche munite della certificazione di conformità all'originale hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.

Si precisa che in forza delle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 149/2022 i pagamenti del contributo unificato, dei diritti di copia e delle spese per le notificazioni in ambito civile devono essere fatti obbligatoriamente tramite la piattaforma telematica PagoPa, di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, allegando la ricevuta dalla quale individuare l'Identificativo Unico di Versamento (IUV) per l'annullamento.

Non verranno pertanto più accettati i pagamenti con marca da bollo.

Le tabelle per i diritti di copia sono valide per i settori del civile e del penale. Le procedure di adozione sono, per legge, esenti dal pagamento dei diritti.

Tempistica per il rilascio delle copie

Entro 2 giorni se richiesta con urgenza; a partire dal 5° giorno se richiesta senza urgenza e generalmente se trattasi di fascicolo non disponibile in Cancelleria ma presente in archivio.

 

Lista degli allegati

Allegati

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