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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Permesso di soggiorno per assistenza minori

L’art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) riconosce al Tribunale per i minorenni il potere e dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri

Tale norma, autonoma rispetto alla previsione del premesso di soggiorno e all'istituto del ricongiungimento familiare, è applicativa del principio di preminenza dell'interesse del minore e comporta valutazioni particolarmente delicate, al fine di evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione alla permanenza in Italia si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione

Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa. Resta ferma l’impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro (d.l. 8 gennaio 2007 n. 5, “Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”).

Modalità di presentazione dell'istanza

L’istanza per l’autorizzazione alla permanenza in Italia può essere promossa personalmente (quindi senza l’assistenza di un legale) avanti al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiede il minore. 

L'istanza può essere spedita con raccomandata (Tribunale per i Minorenni di Trieste - Via Coroneo, 20 - 34133 Trieste) o depositata direttamente in cancelleria negli orari di apertura al pubblico.

La procedura è esente dal contributo unificato, viene richiesto unicamente il pagamento di 27,00 euro per diritti di cancelleria tramite pagoPa. Va allegata la ricevuta dalla quale individuare il codice Identificativo Unico di Pagamento (IUV) per l'annullamento.

L'istanza deve essere presentata in lingua italiana. L'iter dell'autorizzazione prende avvio subito dopo il deposito della richiesta. Le tempistiche non sono definibili a priori in quanto dipendono dalla complessità istruttoria.

L'esito è quello di un decreto di accoglimento o di rigetto. Attraverso il provvedimento di diniego a permanere in Italia, può essere proposta impugnazione presso la Corte d'Appello.

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