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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Definizione di minore straniero non accompagnato - Cass. civ. 41930/2021

"Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 e ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento si qualifica come "minore straniero non accompagnato", il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. 

Sono minori stranieri non accompagnati anche i minori che siano stati affidati a parenti entro il 4 grado, come è pure confermato dall’art. 10 lett. b) della l. n. 47 del 2017 che dispone che quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

E’il Tribunale per i Minorenni l’organo competente a nominare il tutore perché meglio rispondente per la sua specializzazione a tutelare il superiore interesse del minore".


Competenza all’adozione del provvedimento di accertamento dell’età, ai sensi dell’art. 19 bis, d.lgs. 142/2015 (da www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it)

Con il decreto del 12.7.2017, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha affermato che la competenza per il provvedimento di attribuzione dell’età risulta naturalmente rimessa al Tribunale per i minorenni, a cui in genere sono rivolgete, in materia civile e penale, le richieste del Pubblico Ministero minorile.

Il provvedimento si segnala perché è tra i primi ad avere affrontato la questione della competenza all’adozione del provvedimento di attribuzione dell’età nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 19 bis d.lgs. n. 142/2015, introdotto di recente dall’art. 5 della l. 7.4.2017, n. 47 sui minori non accompagnati.

Tale articolo investe il Pubblico Ministero degli accertamenti socio-sanitari da effettuarsi nel caso in cui sussistano fondati dubbi sull’età dichiarata dal minore straniero non accompagnato e in cui i precedenti accertamenti meno invasivi fondati sull’esame dei documenti e di un’intervista non abbiano permesso di confermare la minore età.

La norma non chiarisce però quale sia l’Autorità giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di accertamento dell’età, da adottarsi sulla base degli accertamenti esperiti dal Pubblico Ministero. Tale silenzio ha indotto a individuare due possibili soluzioni: da un lato, si è indicato come competente all’adozione del provvedimento lo stesso Pubblico Ministero, dall’altro, si è individuata l’autorità giudiziaria competente nel Tribunale per i minorenni.

Il Tribunale per i minorenni di Trieste aderisce a questa seconda interpretazione: secondo il Giudice triestino, «il provvedimento di attribuzione dell’età, impugnabile in sede di reclamo secondo la procedura prevista per i procedimenti in camera di consiglio, è un provvedimento di natura decisoria rimesso al giudice, che si colloca all’esito degli accertamenti demandati dalla norma al Pubblico Ministero Minorile e da emettersi dunque su richiesta del Pubblico Ministero stesso fondata appunto su quegli esperiti accertamenti; secondo tale interpretazione, poiché ad essere investito degli accertamenti è il Pubblico Ministero Minorile, la competenza per il “provvedimento di attribuzione dell’età” risulta naturalmente rimessa (mancando ogni indicazione in contrario) al Tribunale per i minorenni, a cui in generale sono risolte, in materia civile e penale, le richieste del Pubblico Ministero minorile».

L’opzione ermeneutica del Giudice triestino appare condivisibile, essendo nel nostro ordinamento del tutto eccezionale l’attribuzione al Pubblico Ministero della competenza ad adottare provvedimenti decisori impugnabili “in sede di reclamo” secondo la procedura prevista per i procedimenti in camera di consiglio.

Sarebbe comunque opportuno un intervento chiarificatore del legislatore sul punto, dal momento che la disposizione in esame, pur disciplinando un procedimento che è idoneo ad incidere su diritti fondamentali della persona minorenne, appare eccessivamente lacunosa.

Tribunale per i Minorenni di Trieste, decr. 12 luglio 2017 (Pres. Garlatti, est. Raddino)

 

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