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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Adozioni nazionali

L'adozione è un istituto giuridico regolamentato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, posto in essere dal legislatore con lo scopo di tutelare il diritto del minore a vivere all'interno di una famiglia diversa da quella in cui è nato, qualora per lui sia stata accertata la situazione di abbandono, cioè la privazione di assistenza morale e materiale da parte del padre, della madre e dei parenti tenuti a provvedervi.

Requisiti degli adottanti

  • L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto (art. 6, comma 1, legge n. 184/1983). Il periodo di tre anni può essere raggiunto anche sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa; la convivenza può essere anche non anagrafica e la prova può essere data anche con atto notorio o dichiarazione sostitutiva
  • I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (art. 6, comma 2, legge n. 184/1983)
  • L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaratancinque anni l'età dell'adotando, ma tali limiti possono essere derogati qualora il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (art. 6, commi 3 e 5). Non è altresì preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato (art. 6, comma 6, legge n. 184/1983).

Iter dell'adozione nazionale

Ricevuti i documenti previsti nel modulo, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli enti locali (Servizio Sociale e Consultorio Familiare presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere), ai fini delle indagini di cui all'art. 6, comma 4, legge n. 184/1983. Entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta (termine prorogabile una sola volta), i servizi sociali trasmettono al Tribunale per i Minorenni una relazione dettagliata sul conto degli aspiranti all'adozione.

Il fascicolo della coppia viene quindi messo a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento con un minore dichiarato adottabile, previa comparazione con le altre coppie ritenute idonee. Il Tribunale per i Minorenni effettua l'abbinamento con la coppia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore (art. 22, comma 5, legge n. 184/1983) e dispone quindi l'affidamento preadottivo.

L'affidamento può essere revocato d'ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero, del tutore o di chi esercita la vigilanza, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Il Pubblico Ministero e il tutore possono impugnare il decreto del Tribunale per i Minorenni relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello.

Decorso un anno dall'affidamento preadottivo (prorogabile di un altro anno esclusivamente nell'interesse del minore, d'ufficio o su istanza dei coniugi affidatari), il Tribunale per i Minorenni, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni quattordici (che deve dare espresso consenso), il minore con età superiore ai dodici anni (o con età inferiore, se capace di discernimento), il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza, decide con sentenza in merito all'adozione.

Decorso un mese dalla notifica la sentenza di adozione viene trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge. Avverso la sentenza di adozione può essere proposta impugnazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello. Avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali. L'adottato acquista lo status di figlio legittimo degli adottanti e il loro cognome.

Modalità di presentazione della domanda

La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale può essere spedita con raccomandata (Tribunale per i Minorenni di Trieste - Ufficio Adozioni - Via Coroneo, 20 - 34133 Trieste) o depositata direttamente in cancelleria (stanza 136, negli orari di apertura al pubblico). Non è attualmente prevista la possibilità di un invio della domanda tramite posta elettronica certificata.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori italiani può essere presentata, oltre al Tribunale per i Minorenni di residenza, presso qualsiasi altro Tribunale (dandone, in ogni caso, comunicazione a tutti i Tribunali ai quali precedentemente sia stata proposta altra domanda). Non è quindi vincolante il luogo di residenza dei coniugi. Qualora la coppia sia residente all'estero, è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Per le coppie che risiedono al di fuori della regione, è richiesta la presentazione della copia di tutti i documenti depositati presso il loro Tribunale per i Minorenni di residenza, insieme all'eventuale decreto di idoneità all'adozione internazionale, qualora presente.

La domanda può essere presentata indipendentemente o contemporaneamente alla dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.

La procedura di adozione nazionale è completamente gratuita. I procedimenti disciplinati dalla legge n. 184/1983 sono infatti esenti “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici” (art. 82, legge n. 184/1983).

La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale ha validità di 3 anni dalla data di presentazione. Nel corso del triennio la coppia può essere abbinata a un minore.

Alla scadenza dei 3 anni, occorre procedere a rinnovare la domanda e a un aggiornamento della documentazione.

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