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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Affidamento familiare

L’affidamento familiare è un procedimento esplicitamente previsto dall'art. 4 della legge 184/1983, volto ad affidare un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a parenti, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o a una casa famiglia. Deve trattarsi di persone maggiorenni che siano dichiarate idonee ad occuparsi del bambino dal punto di vista sia affettivo che economico.

Attribuisce agli affidatari il potere/dovere di accogliere il minore presso di loro, provvedere al suo mantenimento, istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

L’affidamento è tendenzialmente temporaneo (ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale qualora la sospensione possa recare un pregiudizio al bambino): quando è possibile, l’esito è il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. In ogni caso, l'affidamento viene a cessare nel momento in cui vengono meno gli impedimenti della famiglia naturale.

Modalità di presentazione dell'istanza

L’istanza per l’affidamento familiare può essere promossa personalmente (quindi senza l’assistenza di un legale) avanti al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiede il minore, oppure segnalando la propria disponibilità al Servizio di territorio.

Nel caso di istanza presso il Tribunale per i Minorenni è previsto il pagamento di 27,00 euro per diritti di cancelleria tramite pagoPa. Va allegata la ricevuta dalla quale individuare il codice Identificativo Unico di Pagamento (IUV) per l'annullamento.

L'istanza può essere spedita con raccomandata (Tribunale per i Minorenni di Trieste - Via Coroneo, 20 - 34133 Trieste) o depositata direttamente in cancelleria negli orari di apertura al pubblico.


L'affidamento sine die

L'affidamento sine die (cioè senza l'iniziale preordinazione di un termine finale) è un istituto dell'ordinamento civile italiano non identificabile propriamente né con l'affidamento temporaneo in senso stretto né con l'adozione. Ove l'affidamento sfoci in un'adozione in casi particolari, da quel momento l'affidatario assumerà la veste di adottante e quindi l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.

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