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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Patrocinio a spese dello Stato

Il gratuito patrocinio (artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115/2002) prevede che i costi dell'avvocato e le spese di giustizia, al ricorrere di determinati requisiti di reddito, siano sostenuti dallo Stato.

Gratuito patrocinio nei procedimenti civili

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione Irpef, non superiore a € 12.838,01, come aggiornato nel 2023 (dal d.m. Giustizia 10 maggio 2023). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 18134/2023, i redditi del convivente more uxorio devono essere computati per stabilire l’ammissione al gratuito patrocinio.

Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 d.P.R. n. 115/2002, il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo. Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti: accoglimento della domanda, non ammissibilità della domanda, rigetto della domanda; trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.


Gratuito patrocinio nei procedimenti penali

Nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria è assicurato il patrocinio gratuito ed il legale è retribuito dallo Stato.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse; si applica anche alla fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Dove si presenta la domanda

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato (o dai genitori) o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata a.r.. o a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: depositoattipenali.tribmin.trieste@giustiziacert.it, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (articolo 93 d.P.R. 115/2002).

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97 d.P.R. 115/2002, davanti al presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99 d.P.R. 115/2002). L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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