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Tribunale per i Minorenni - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni
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Tutore volontario

La definizione di minore straniero non accompagnato (m.s.n.a.) è ricavabile dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. legge Zampa), secondo cui per m.s.n.a. si intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

L'assenza dei predetti requisiti di assistenza e di rappresentanza attribuisce al minore lo status giuridico di "non accompagnato", cui consegue la necessità di nominare un tutore.

La competenza a decidere della nomina del tutore per il minore straniero non accompagnato spetta al Tribunale per i Minorenni, organo presso il quale è istituito un elenco dei tutori volontari (art. 11, legge n. 47/2017), a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza.

Il tutore di M.S.N.A. :

  • svolge in generale il compito di rappresentanza legale del MSNA assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • informa il minore del fatto che possa essere sottoposto ad accertamento socio-sanitario dell'età, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati, nonchè di quelli derivanti dall'eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami (art. 5, comma 5, legge n. 47/2017);
  • svolge i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale (art. 6, comma 3, legge n. 47/2017);
  • richiede l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno (art. 14, comma 2, legge n. 47/2017)

Dal carattere volontario della tutela consegue la gratuità della prestazione del tutore (art. 379, comma 2, c.c.).

Qui di seguito il link allo spazio del Garante regionale dei diritti della persona all'interno del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, le linee guida dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per i tutori volontari e il "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" a cura del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione).

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